Art. 34
RegolamentoCapo V

Art. 34

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In vigore dal 11 mag 1921
La censura consiste in un ammonimento che l'amministratore generale dei Canali Cavour o l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, da cui l'agente dipende, fa per iscritto al colpevole intorno alla mancanza commessa. Può essere revocata dopo un anno, se il colpevole abbia tenuta buona condotta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-34