Art. 21
RegolamentoCapo III

Art. 21

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In vigore dal 11 mag 1921
L'assistente idraulico, che ha la sua sede presso l'Ufficio tecnico di finanza o presso uno degli uffici tecnici dipendenti dall'Amministrazione dei canali Cavour, invigila perché il personale di custodia, al quale è preposto, adempia completamente e lodevolmente il suo dovere. L'assistente idraulico, o chi ne fa le veci, deve una volta al mese percorrere tutti i canali o tronchi di canali, posti sotto la giurisdizione dell'Ufficio da cui dipende, e rilevarne le condizioni materiali di conservazione; accertarsi dello stato dei lavori in corso; notare gli inconvenienti e gli abusi che si verificano nelle utenze e nel servizio di custodia e riferirne con dettagliato rapporto all'Ufficio tecnico. Avvenendo guasti, deve immediatamente recarsi sul luogo e predisporre le opere di riparazione urgente in attesa dell'arrivo del tecnico. Deve inoltre coadiuvare il personale tecnico nei rilievi di campagna, sorvegliare l'esecuzione dei lavori lungo i canali e tenere le contabilità relative: eseguire rilevamenti, copie di disegni e altri lavori che gli siano affidati. In caso di deficienza di personale di custodia deve assumere la vigilanza immediata di un canale o gruppo di canali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-21