Art. 13
RegolamentoCapo II

Art. 13

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In vigore dal 11 mag 1921
I posti di assistente idraulico sono conferiti, esclusivamente per merito, ai custodi che abbiano almeno otto anni di servizio. La scelta sarà fatta da una commissione nominata dal ministro delle finanze e composta dal direttore generale del demanio che la presiede, da due ispettori superiori degli Uffici tecnici di finanza dal direttore capo della divisione da cui dipende il personale dei canali demaniali patrimoniali e da un segretario amministrativo della divisione predetta, con le funzioni di segretario. Per le promozioni essa terrà presenti gli specchi caratteristici dei custodi e qualunque altro elemento che possa influire sul suo giudizio e potrà sentire o richiedere informazioni dai competenti ingegneri capi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-13