Regolamento›Capo II
Art. 12
12 / 51In vigore dal 11 mag 1921
I candidati che, pur essendo riusciti idonei nella prova d'esame, non possono, per ragione di graduatoria, trovare collocamento nei posti vacanti, per cui è stato bandito il concorso, non hanno alcun diritto a coprire le vacanze che si possono verificare, ulteriormente, nella stessa categoria di personale. È però in facoltà del ministero di derogare a questa norma entro l'anno della proclamazione del risultato del concorso, quando vi siano particolari ragioni di opportunità, rispettando l'ordine di classificazione dei candidati idonei.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-12