Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 gen 1921
N. 1808. Regio decreto 9 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto «Pro-Infantia derelicta», con sede in Torino, è eretto in Ente morale, sotto una amministrazione autonoma e ne è approvato lo Statuto organico relativo.
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