Che assegna, a decorrere dal 1° novembre 1920, una indennita' di alloggio di L. 600 mensili ai ministri e ai sottosegretari di Stato, che non abbiano stabile residenza in Roma, per il periodo durante il quale compiono le loro rispettive funzioni e sempre quando i Dicasteri ai quali appartengono non provvedano essi stessi all'alloggio.
REGIO DECRETO · n. 1702

Che assegna, a decorrere dal 1° novembre 1920, una indennita' di alloggio di L. 600 mensili ai ministri e ai sottosegretari di Stato, che non abbiano stabile residenza in Roma, per il periodo durante il quale compiono le loro rispettive funzioni e sempre quando i Dicasteri ai quali appartengono non provvedano essi stessi all'alloggio.

1 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.

Filtri
Indice dell’atto
1 articolo