Art. 89
RegolamentoCapo X

Art. 89

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In vigore dal 31 ott 1920
Gli attuali componenti del Consiglio superiore delle acque, i quali ne possano far parte in base all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n.2161, continueranno a restare in carica fino allo spirare del quadriennio della loro nomina.
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