Art. 84
RegolamentoCapo X

Art. 84

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In vigore dal 31 ott 1920
L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2181, di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durate: a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice concessa in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2641; b) per 30 anni dall'inizio della nuova concessione, se l'utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente comma secondo; c) fino a che durerà la nuova concessione anche per effetto di rinnovazioni o proroghe concesse ai sensi degli del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
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