Art. 72
RegolamentoCapo VIII

Art. 72

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In vigore dal 31 ott 1920
Chiusa la gara non sarà tenuto conto di alcuna altra domanda presentata a termini del R. decreto 9 ottobre 1919, n 2161. Sulle domande e sui progetti presentati in termine utile di cui all'articolo precedente sarà compiuta l'istruttoria a sensi del citato R. decreto e del presente regolamento.
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