Art. 64
RegolamentoCapo VIII

Art. 64

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In vigore dal 31 ott 1920
Alla emissione di obbligazioni e di cartelle fondiarie di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono autorizzati gli Istituti che hanno facoltà di esercitare il credito fondiario. Con decreto del ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, potrà l'autorizzazione essere estesa ad altri Istituti di credito.
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