Art. 12
RegolamentoCapo II

Art. 12

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In vigore dal 31 ott 1920
La pubblicazione della domanda a termini dell', quinto comma, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, è fatta, dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale, mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l'Ufficio del genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i Comuni e i giorni nei quali l'ordinanza dovrà rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo di tempo non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alle derivazione richiesta. In calce all'ordinanza l'Ufficio del genio civile stabilisce il giorno e l'ora della visita locale e il luogo di ritrovo. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, l'ordinanza indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-12