Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 ott 1920
Nulla è variato all'organizzazione dei servizi viveri, vestiario, casermaggio, materie tessili, dotazioni delle mense, rifornimento consumi di carattere generale alle Regie navi ed agli Enti a terra di competenza della Direzione di commissariato. La stessa Direzione è esonerata dal servizio combustibili e consumi occorrenti al funzionamento degli apparati motori e macchinari di qualsiasi genere a bordo ed a torre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-5