Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 ott 1920
Il servizio dei combustibili - compresa la confezione tecnica degli agglomerati - e quello delle dotazioni di rispetto degli apparati motori, nonché dei materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli apparati motori - che saranno stabiliti con determinazione Ministeriale - sono affidati al reparto macchine dell'arsenale. La parte amministrativa-contabile è affidata all'Ufficio amministrativo della Direzione delle costruzioni navali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-4