Art. 3

Art. 3

3 / 15
In vigore dal 1 ott 1920
In ciascun arsenale deve esservi una sola officina elettricisti dipendente dalla Direzione di artiglieria ed armamenti, per la riparazione di tutto il materiale elettrico e relativi impianti a terra e a bordo. Però ai lavori di manutenzione e di piccole consuetudinarie riparazioni alle linee ed apparecchi utenti del R. arsenale di propria competenza provvede direttamente la Direzione delle costruzioni navali, avvalendosi dei mezzi e del personale assegnato alla officina «Forza e Luce». Parimente in ciascun arsenale deve esservi un solo laboratorio fisico- elettrico dipendente dalla Direzione di artiglieria ed armamenti del quale si varrà pure la Direzione delle costruzioni, previ accordi tra i due direttori. Il personale laureato specialista (ingegneri elettricisti) dipenderà dalla Direzione di artiglieria ed armamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-08;1127#art-3