Art. 25
NormeTitolo III

Art. 25

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In vigore dal 17 apr 1920
Le riassicurazioni dei rischi assunti dalle Mutue, devono essere effettuate presso le Federazioni provinciali. Ma in mancanza di queste, le Mutue possono provvedere per le riassicurazioni predette o presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso imprese private. La riassicurazione è obbligatoria pel ramo grandine e per questo ramo le Mutue debbono tenere a proprio carico una parte di rischio che non sia inferiore al 10 e che non superi il 40 per cento dei rischi assunti. La riassicurazione negli altri rami è facoltativa, ma quando essa sia effettuata la Mutua deve tenere a proprio carico: a) per il ramo mortalità del bestiame, almeno il 30 per cento dei rischi assunti; b) per i rami di altra natura, almeno il 50 per cento dei detti rischi. Tuttavia pel ramo bestiame le Mutue possono provvedere a riassicurare fino al 90 per cento lo speciale rischio della mortalità dipendente da epizoozie tenendo a proprio carico la rimanenza di almeno il 10 per cento.
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