Art. 22
NormeTitolo III

Art. 22

22 / 31
In vigore dal 17 apr 1920
Il socio assicurato contro gli incendi deve denunciare immediatamente alla Mutua il sinistro, le sue cause presunte, il valore e la natura del danno. Inoltre deve dimostrare di avere impiegato tutti i mezzi a sua disposizione per attenuare ogni danno diretto e indiretto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-22