Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione.
Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. 32 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Norme
titolo I Estensione dell'assicurazione.
Art. 1 TESTO delle norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante Art. 2 Si intendono comprese nella circoscrizione di una Mutua, ai sensi e per gli effetti dell'a Art. 3 Il limite massimo complessivo dei contributi annui che dovrà essere stabilito dalle mutue Art. 4 Le Mutue debbono comprendere nei loro statuti tutti quegli scopi che caso per caso siano r titolo II Costituzione delle Mutue.
Art. 5 Le domande di costituzione delle Mutue con i relativi documenti e con le eventuali osserva Art. 6 Le predette Commissioni hanno sede nel capoluogo della Provincia, presso gli Uffici della Art. 7 La Commissione è convocata dal presidente e le sue deliberazioni sono valide quando vengan Art. 8 Le Mutue conseguono la personalità giuridica dal giorno della pubblicazione di cui all'art Art. 9 Ai membri della Commissione spettano le seguenti competenze: 1° una medaglia di presenza d titolo III Ordinamento finanziario delle Mutue e delle Federazioni.
Art. 10 Le Mutue debbono tenere una gestione distinta, per ciascun ramo di assicurazione e gli sta Art. 11 Gli statuti delle Mutue, contenenti le indicazioni di cui all'art. 5 del decreto-legge, de Art. 12 Il fondo di riserva generale è destinato a sopperire alle svalutazioni e alle perdite dell Art. 13 I fondi di riserva speciali per ciascun ramo di assicurazione sono costituiti con le tasse Art. 14 Gli accantonamenti di cui al precedente articolo debbono essere effettuati fino a che i ri Art. 15 I fondi di riserva, per la metà almeno del loro ammontare, debbono essere investiti in tit Art. 16 Le disposizioni del presente titolo valgono anche, in quanto applicabili, per le federazio Art. 17 Tutti i proprietari e gli esercenti le aziende agricole soggette ai rischi di cui agli art Art. 18 I soci ammessi a far parte della Mutua hanno l'obbligo: a) di pagare, oltre la tassa gener Art. 19 I soci debbono obbligarsi di far parte della Mutua almeno per un anno e non acquistano il Art. 20 Il socio assicurato per la mortalità del bestiame, oltre agli altri obblighi stabiliti dal Art. 21 Il socio che subisce per effetto della grandine un danno ai prodotti assicurati, deve imme Art. 22 Il socio assicurato contro gli incendi deve denunciare immediatamente alla Mutua il sinist Art. 23 Lo statuto delle Mutue deve stabilire le modalità delle denuncie per le variazioni dei ris Art. 24 La misura massima degli indennizzi che, rispetto al valore del danno sofferto, potranno co Art. 25 Le riassicurazioni dei rischi assunti dalle Mutue, devono essere effettuate presso le Fede titolo V Azione e sussidi del Ministero.
Art. 26 Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di intesa col Ministero di agricol Art. 27 Il predetto Ministero, per promuovere la costituzione delle Mutue o delle Federazioni, pot Art. 28 Il Ministero suddetto potrà concedere gratuitamente alle Mutue e alle Federazioni, sia all Art. 29 Alle Federazione potranno essere concessi sussidi dal Ministero per l'industria, il commer Art. 30 I sussidi di cui al precedente articolo non possono essere concessi in nessun caso alle Mu Art. 31 Ad una stessa Mutua o Federazione, non possono essere concessi sussidi per più di tre anni Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360