Art. 4
RegolamentoTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 9 nov 1919
L'autorizzazione ministeriale a mettere in vendita un'acqua minerale qualunque ne sia l'applicazione terapeutica od il modo di utilizzazione, è necessaria tanto se l'acqua viene posta in commercio in recipienti da trasportare, quanto se essa viene posta in vendita alla fonte, o nello stabilimento di produzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-4