Art. 39
RegolamentoTitolo V

Art. 39

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In vigore dal 9 nov 1919
Coloro che giusta l' della legge devono procurarsi la prescritta autorizzazione per stabilimenti già esistenti, hanno l'obbligo di presentare la relativa domanda, giusta gli e seguenti del presente regolamento, entro il termine di due anni dalla pubblicazione del regolamento stesso. Tale termine può, per giustificati motivi, essere prorogato per non più di sei mesi dall'autorità cui spetta l'autorizzazione. Contro il provvedimento che nega l'autorizzazione è ammesso entro trenta giorni ricorso al Governo del Re, se ministeriale, al ministro dell'interno se prefettizio, i quali decidono sentito il Consiglio di Stato. Trascorso il termine fissato per la presentazione della domanda, senza che questa sia prodotta, o divenuto definitivo il provvedimento di negata autorizzazione, il prefetto deve ordinare immediatamente la chiusura dello stabilimento. A tale provvedimento sono applicabili le norme di cui all' del presente regolamento; esso è definitivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-39