Regolamento›Titolo V
Art. 38
38 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di autorizzazione a mettere in vendita acque minerali, o ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, ovvero per la dichiarazione di pubblica utilità, sono a carico del richiedente, che versa in deposito preventivo alla tesoreria provinciale la somma indicatagli dal prefetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-38