Art. 37
RegolamentoTitolo V

Art. 37

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In vigore dal 30 gen 1924
È istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva per le acque minerali, incaricata di dar parere sulle questioni concernenti la utilizzazione delle acque minerali che le siano sottoposte dal Ministero dell'interno, nonché di proporre quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichi convenienti nello interesse della sanità pubblica in ordine alla utilizzazione delle acque minerali. Il suo parere è obbligatorio nei casi indicati agli del presente regolamento, oltre che in quello di cui al precedente . Ne fanno parte di diritto: il direttore generale della sanità pubblica; il direttore generale del demanio; il capo dell'Ispettorato generale del servizio minerario; il capo del laboratorio di micrografia e batteriologia, e il capo del laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica; e concorrono a comporla: sette dottori in medicina e chirurgia particolarmente esperti in materie attinenti a quella del presente regolamento; un esperto di materie giuridico-amministrative; due ingegneri. I componenti elettivi sono nominati dal ministro dell'interno, durano in carica tre anni, e non possono essere rieletti per un triennio. Il presidente è nominato dal ministro dell'interno tra i componenti di nomina ministeriale per un anno e può essere riconfermato, di anno in anno, fino al compimento del triennio. Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate dalla segreteria del Consiglio superiore di sanità.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Sono soppresse: [...] la Commissione centrale consultiva per le acque minerali, di cui all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-37