Regolamento›Titolo V
Art. 34
34 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Apposite istruzioni del Ministero dell'interno danno le norme igieniche fondamentali per l'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per le analisi, per la redazione delle etichette e dei contrassegni, per i recipienti di vendita delle acque, per i sistemi di chiusura e le capsule, da applicarsi ai recipienti stessi, per il funzionamento igienico degli stabilimenti e per la redazione dei regolamenti interni di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-34