Art. 26
RegolamentoTitolo IV

Art. 26

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In vigore dal 9 nov 1919
Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso di una delle autorizzazioni contemplate dalla legge, o violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, il concessionario sarà, senza pregiudizio dell'adozione dei provvedimenti consentiti dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'applicazione delle disposizioni penali del caso, diffidato a sopprimere o togliere, entro un congruo termine, le cause di irregolarità o di violazione. Scaduto invano il termine, l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata. La sospensione o la revoca sono pronunciate con decreto del Ministero dell'interno o del prefetto, secondo la rispettiva competenza di concessione. Nel decreto di sospensione o di revoca, oltre alla chiusura dell'azienda o dello stabilimento, si provvede, ove occorra, alle modalità pel sequestro e per la dispersione della merce. La sospensione o la revoca sono notificate e pubblicate con le stesse modalità, con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione. Il prefetto provvede alla esecuzione del provvedimento.
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