Art. 22
RegolamentoTitolo IV

Art. 22

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In vigore dal 9 nov 1919
La vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali od artificiali, nazionali od estere, e sugli stabilimenti termali, idroterapici, per cure fisiche ed affini, spetta al Ministero dell'interno, e alla sua dipendenza, ai prefetti e ai sindaci rispettivamente assistiti dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari. I funzionari incaricati della vigilanza hanno, in qualunque momento, libero accesso in qualsiasi parte degli stabilimenti, depositi e luoghi di smercio, contemplati dal presente regolamento. Il personale di detti stabilimenti, depositi e luoghi di smercio deve mettersi a disposizione dell'autorità che eseguisce la visita e dare visione dei registri di cui è detto nelle istruzioni.
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