Art. 21
RegolamentoTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 9 nov 1919
Quando, contemporaneamente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai termini degli articoli precedenti, si provvede alla concessione di una delle autorizzazioni previste dagli della legge, il decreto relativo deve contenere le indicazioni di cui agli ed essere emesso nelle norme prescritte dal presente regolamento. In ogni caso sono in tutto applicabili le disposizioni delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, e del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.
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