Art. 19
RegolamentoTitolo III

Art. 19

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In vigore dal 9 nov 1919
La dichiarazione di pubblica utilità può essere concessa per sorgenti le quali, per i loro caratteri, siano riconosciute suscettive di larga applicazione. S'intendono relative alla utilizzazione di una sorgente le opere che hanno per iscopo la raccolta, la conduzione, l'impiego e la protezione igienica dell'acqua.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-19