Regolamento›Titolo II
Art. 16
16 / 40In vigore dal 9 nov 1919
11 prefetto provvede sentito il parere del medico provinciale, assistito, ove occorra, da competenti della materia, e previo il nulla osta del Ministero dell'interno quando si tratti di utilizzare acque minerali. Il decreto è notificato al richiedente, in via amministrativa, dal sindaco, a mezzo del messo comunale.
Il decreto prefettizio d'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini deve indicare:
a) la data della domanda;
b) il cognome, il nome, la paternità ed il domicilio
della persona autorizzata;
c) la localilà ed il nome dello stabilimento;
d) le cure che vi si praticano;
e) la data ed il numero del documento ministeriale concedente il nulla osta, di cui al precedente comma, quando siano utilizzate acque minerali. e, se si tratti di acque minerali messe in vendita, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione di cui all' della legge;
f) tutte le altre indicazioni e, condizioni, ritenute opportune, caso per caso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-16