Art. 13
RegolamentoTitolo I

Art. 13

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In vigore dal 9 nov 1919
Non può essere concessa l'autorizzazione: a) per un'acqua minerale cui si attribuiscano il nome, i recipienti di tipo speciale o le etichette aventi i caratteri essenziali, con i quali sia stata data l'autorizzazione per altra acqua; b) per un'acqua minerale artificiale, cui si attribuisca il nome di un'acqua minerale naturale, oppure la qualifica di naturale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-13