Regolamento›Titolo I
Art. 13
13 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Non può essere concessa l'autorizzazione:
a) per un'acqua minerale cui si attribuiscano il nome,
i recipienti di tipo speciale o le etichette aventi i caratteri essenziali, con i quali sia stata data l'autorizzazione
per altra acqua;
b) per un'acqua minerale artificiale, cui si attribuisca
il nome di un'acqua minerale naturale, oppure
la qualifica di naturale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-13