Regolamento›Titolo I
Art. 10
10 / 40In vigore dal 9 nov 1919
Il decreto ministeriale d'autorizzazione a mettere in vendita un acqua minerale deve indicare:
a) la data della domanda;
b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio
della persona autorizzata;
c) il nome dell'acqua;
d) se trattasi di acqua naturale o artificiale, nazionale o estera;
e) i tipi dei recipienti, i sistemi di confezione e
l'etichetta descrivendone il formato, i disegni, i colori,
la dicitura. Dell'etichetta è unito al decreto un'esemplare;
f) la località, il Comune e la Provincia, dove l'acqua sgorga,
se naturale; dove sgorga ed è preparata, se artificiale;
il paese di origine, se estera;
g) l'uso al quale l'acqua è destinata;
h) se la vendita sia riservata ai soli farmacisti;
i) tutte le altre indicazioni e condizioni, ritenute opportune,
caso per caso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-10