Art. 10
RegolamentoTitolo I

Art. 10

10 / 40
In vigore dal 9 nov 1919
Il decreto ministeriale d'autorizzazione a mettere in vendita un acqua minerale deve indicare: a) la data della domanda; b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona autorizzata; c) il nome dell'acqua; d) se trattasi di acqua naturale o artificiale, nazionale o estera; e) i tipi dei recipienti, i sistemi di confezione e l'etichetta descrivendone il formato, i disegni, i colori, la dicitura. Dell'etichetta è unito al decreto un'esemplare; f) la località, il Comune e la Provincia, dove l'acqua sgorga, se naturale; dove sgorga ed è preparata, se artificiale; il paese di origine, se estera; g) l'uso al quale l'acqua è destinata; h) se la vendita sia riservata ai soli farmacisti; i) tutte le altre indicazioni e condizioni, ritenute opportune, caso per caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-28;1924#art-r-10