Che esclude dalla disposizione di cui all'art. 17 del R. decreto 11 maggio 1913, n. 457, i funzionari del pubblico ministero, i presidenti di tribunale ed i consiglieri con funzioni di presidenti di sezione.
REGIO DECRETO · n. 1366
Che esclude dalla disposizione di cui all'art. 17 del R. decreto 11 maggio 1913, n. 457, i funzionari del pubblico ministero, i presidenti di tribunale ed i consiglieri con funzioni di presidenti di sezione.
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