Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 feb 1915
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge sulla pesca, 4 marzo 1877, n. 3706; Visti i pareri dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e delle Commissioni provinciali di pesca; Visti i pareri della Commissione consultiva per la pesca, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente, in applicazione della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-rd-1