Regolamento›Titolo I
Art. 8
8 / 37In vigore dal 1 gen 1956
È vietato di adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti, a monte di questi.
Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-8