Art. 4
RegolamentoTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 13 gen 1923
I Comuni, le Provincie, altri enti collettivi e i privati, i quali intendano esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, devono uniformarsi alle norme all'uopo stabilite. La pubblica dichiarazione, che, à sensi dell' della legge, debbono fare le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di scolo naturale o artificiale, o di irrigazione, per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, è comunicata in copia al prefetto della provincia, il quale ne dà notizia alla Commissione provinciale di pesca, cura che venga inserita nel Foglio degli annunzi legali della provincia, affissa all'albo pretorio dei Comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati, a spese degli enti medesimi, in luoghi opportuni lungo le rive o le spiagge. Gli stessi segnali, con le dette leggende, debbono essere posti e mantenuti a spese di coloro che intendono esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nelle acque pubbliche e regolarmente riconosciuti, e il prefetto provvede perché l'elenco di questi ultimi e le successive modificazioni siano pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia, e affissi in permanenza all'albo dei Comuni nel cui territorio trovansi le zone acquee soggette a quei diritti.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 29 ottobre 1922, n. 1647 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "In forza dell'articolo 22 della legge 21 marzo 1921, n. 312, sono revocate le attribuzioni conferite ai prefetti pel riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca dall'art. 4 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2449), nonche' dal R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e dal R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, salva l'attuazione dei provvedimenti relativi alle domande di riconoscimento presentate prima della scadenza del termine prefisso nei citati articoli della legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-4