Regolamento›Titolo V
Art. 35
35 / 37In vigore dal 19 feb 1915
Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, che siano messi in modo da contravvenire all' della legge 4 marzo 1877, n. 3706, ed agli del presente regolamento saranno rimossi e sequestrati.
Dopo la definitiva sentenza di condanna, quelli che sono proibiti senza distinzione di tempo o di luogo, verranno distrutti, ma, quando possano essere ridotti a modello permesso e il proprietario anticipi le spese occorrenti, saranno fatti modificare o ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze previste dal regolamento stesso, e non verranno restituiti, nè in alcuna guisa venduti, senza l'esecuzione di tali provvedimenti.
Gli altri apparecchi, su richiesta dell'interessato, potranno essere restituiti, trascorso il periodo del divieto.
Salva la pena per lo speciale reato di collocamento e mantenimento dei detti apparecchi, sarà inflitta, per la sola contravvenzione all'ordine del Ministero o del prefetto circa la menzionata riduzione degli apparecchi medesimi, la pena pecuniaria prevista dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-35