Art. 34
RegolamentoTitolo V

Art. 34

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In vigore dal 19 feb 1915
Alle infrazioni previste dal presente regolamento sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell' della legge 4 marzo 1877, n. 3706. Alle indicate infrazioni sono anche applicabili gli della detta legge nei casi ivi previsti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-34