Regolamento›Titolo V
Art. 30
30 / 37In vigore dal 27 gen 1928
Chiunque contravvenga alla prima parte dell', concernente la pesca con la dinamite e con altri esplodenti e il gettare e l'infondere determinate materie, è punito con pena pecuniaria non minore di L. 30 e non maggiore di L. 200, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplodenti.
Chi trasgredisca il 1° capoverso dell', per ciò che riguarda la raccolta dei pesci danneggiati o uccisi con le indicate materie, è punito con pena pecuniaria da L. 2 a L. 20.
Chi violi il 2° capoverso dell', per ciò che concerne la detenzione della dinamite e di altre determinate materie, è punito con pena pecuniaria da L. 30 a L. 50, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplodenti.
Note all'articolo
- La L.4 marzo 1877, n. 3706, come modificata dalla L. 24 marzo 1921, n. 312, che a sua volta e' modificata dal Regio D.L. 20 novembre 1927, n. 2525, convertito senza modificazioni dalla L. 6 dicembre 1928, n. 2940, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal comma 1 del predetto art. 18.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-30