Regolamento›Titolo V
Art. 28
28 / 37In vigore dal 27 gen 1928
Chi trasgredisca il 1° e il 2° capoverso dell', o i divieti emanati in base al 6° e 7° capoverso dello stesso , o l', per ciò che riguarda il prosciugamento dei corsi e bacini d'acqua, e le deviazioni, l'ingombro con opere stabili, lo smuovere il fondo delle acque, i danni alle località di frega, e le distanze dalle scale di monta e da altre indicate località, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 50.
Note all'articolo
- La L.4 marzo 1877, n. 3706, come modificata dalla L. 24 marzo 1921, n. 312, che a sua volta e' modificata dal Regio D.L. 20 novembre 1927, n. 2525, convertito senza modificazioni dalla L. 6 dicembre 1928, n. 2940, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal comma 1 del predetto art. 18.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-28