Art. 22
RegolamentoTitolo II

Art. 22

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In vigore dal 19 feb 1915
Nelle provincie di Genova, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la pesca ed il commercio delle cieche (piccole anguille).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-22