Art. 21
RegolamentoTitolo II

Art. 21

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In vigore dal 19 feb 1915
Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del Po di Volano a cominciare dal così detto Sostegno di Tiene fino al mare; nel Po morto dalle Chiaviche di Palù da un lato, e da quelle del Nono dall'altro; nel Po di Goro dall'ufficio della delegazione di porto; nel Po di Primaro dalla Chiavica di Umana; nei canali del Polesine di Rovigo da 40 metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-21