Regolamento›Titolo II
Art. 20
20 / 37In vigore dal 19 feb 1915
Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle provincie alle quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione diversa o contraria del titolo precedente.
Qualora in determinata località, per condizioni speciali, fosse necessario consentire qualche eccezione o fare qualche aggiunta alle prescrizioni degli , il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentite le competenti Commissioni provinciali e la Commissione consultiva della pesca, o il suo Comitato permanente, darà i provvedimenti opportuni.
Quanto ai tempi di proibizione previsti nell', il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà anticipare o ritardare, se sarà necessario, il periodo di essa, sempre però alle condizioni di non prolungarne o diminuirne la durata.
Nei riguardi dell'anguilla si potrà con decreto Reale, purchè sia sentita la Commissione consultiva della pesca, modificare le disposizioni contenute negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-20