Regolamento›Titolo I
Art. 13
13 / 37In vigore dal 19 feb 1915
Salva ogni eccezione prevista nel presente regolamento, è vietata nelle acque pubbliche, e nelle private che siano collegate con quelle, la pesca dei seguenti animali:
trota di lago, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
carpione, dal 1° dicembre al 31 gennaio, e dal 1° al 31 luglio;
trota di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
coregono, dal 15 dicembre al 15 gennaio;
temolo, dal 1° marzo al 31 maggio;
pesce persico, dal 1° al 31 maggio;
tinca, dal 1° al 30 giugno;
carpa, dal 1° al 30 giugno;
agone, alosa, cheppia, sardena, dal 15 maggio al 15 giugno;
gambero, dal 1° aprile al 30 giugno.
Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, nè di smercio nei pubblici esercizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-13