Art. 13
RegolamentoTitolo I

Art. 13

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In vigore dal 19 feb 1915
Salva ogni eccezione prevista nel presente regolamento, è vietata nelle acque pubbliche, e nelle private che siano collegate con quelle, la pesca dei seguenti animali: trota di lago, dal 15 ottobre al 15 gennaio; carpione, dal 1° dicembre al 31 gennaio, e dal 1° al 31 luglio; trota di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio; coregono, dal 15 dicembre al 15 gennaio; temolo, dal 1° marzo al 31 maggio; pesce persico, dal 1° al 31 maggio; tinca, dal 1° al 30 giugno; carpa, dal 1° al 30 giugno; agone, alosa, cheppia, sardena, dal 15 maggio al 15 giugno; gambero, dal 1° aprile al 30 giugno. Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, nè di smercio nei pubblici esercizi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-13