Art. 12
RegolamentoTitolo I

Art. 12

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In vigore dal 19 feb 1915
Salvo il rispetto delle disposizioni contenute negli , nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenervisi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali. Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche, da ancore, o da altri segnali. Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-12