Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 gen 1915
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, col quale il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della legge stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro per la parte riguardante l'ordinamento contabile degli archivi notarili; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Per la esecuzione della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili 16 febbraio 1913, numero 89, è approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti e dal ministro del tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1914. VITTORIO EMANUELE. Salandra - Dari - Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-rd-1