Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 93
214 / 306In vigore dal 26 gen 1994
COMMA ABROGATO DALLA L. 20 GENNAIO 1994, N. 49.
Continuano a far parte del Collegio, ma non possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio, finché durino la sospensione, la inabilitazione o la interdizione.
Le adunanze si terranno nella sede che ogni Collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del Consiglio notarile.
La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione del Consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla stessa legge, sono convocate e dirette dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato, hanno luogo in una delle sale del Tribunale civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-93