Art. 77
RegolamentoCapo II

Art. 77

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In vigore dal 26 gen 1915
Le copie degli annotamenti mensili ai repertori e l'importo delle tasse, che il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile ogni mese, ai sensi dell' della legge, debbono pervenire in archivio non più tardi del giorno ventisei del mese successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti, e sempre prima che l'ufficio venga chiuso al pubblico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-77