Regolamento›Capo II
Art. 74
103 / 306In vigore dal 1 mar 1924
I notari debbono provvedersi dall'archivio non solo dei fogli dei repertori indicati nell' della legge, ma altresì dei fogli per le copie mensili degli annotamenti repertoriali.
I fogli dei repertori sono rigati a caselle, ed è assolutamente vietato al notaro di iscrivere un atto in ciascun ordine di caselle.
I detti fogli sono forniti dall'archivio, previa richiesta in iscritto del notaro ed a sue spese; e la richiesta deve contenere l'indicazione della quantità o della qualità dei fogli di cui il notaro ha bisogno, la data e, qualora non li ritiri il notaro, l'indicazione della persona alla quale debbono essere consegnati.
Il conservatore dell'archivio, dopo aver numerati e firmati i fogli da somministrare, prende nota in apposito registro della quantità e della specie dei fogli stessi e del giorno della loro consegna. Il detto registro è tenuto a partite individuali, notaro per notaro.
Prima di essere posto in uso, deve essere numerato e firmato nei suoi fogli dal pretore del mandamento in cui ha sede l'archivio, ai sensi dell' della legge.
Anche i nuovi fogli di repertorio che il notaro richiede debbono essere sottoposti alle formalità prescritte dall' della legge e dall' del presente regolamento, e la loro numerazione prosegue quella dei fogli precedenti.
La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati gli atti nel repertorio, viene continuata nei fogli ulteriormente forniti.
Anche i fogli che costituiscono il fascicolo supplementare dei repertori prescritti dall' della legge, sono somministrati dall'archivio sotto le stesse formalità e modalità prescritte dal presente regolamento.
Il notaro deve provvedersi del detto fascicolo allorchè richiede all'archivio i repertori, ai sensi dell', n. 6, della legge.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 18, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, 74 e 80 del relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto fanno obbligo ai notari di provvedersi dall'archivio dei fogli dei repertori originali, delle copie mensili dei repertori medesimi, e del registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall'art. 306 del Codice di commercio". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4) che la presente modifica avra' effetto dal 1° luglio 1924.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-74