Art. 62
RegolamentoCapo III

Art. 62

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In vigore dal 12 nov 1924
Al pretore ed al cancelliere che debbono recarsi fuori della loro residenza per l'apposizione dei sigilli alla scheda del notaro morto o cessato definitivamente dall'esercizio notarile, competono le indennità di trasferta e soggiorno, a norma dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446. Le stesse indennità sono dovute al pretore ed al conservatore dell'archivio, quando nell'ipotesi suddetta procedano alla rimozione dei sigilli ed all'inventario. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562. Qualora sia necessario di nominare un custode per garantire l'integrità dei sigilli, il pretore deve preventivamente interpellarlo se voglia avere compenso; nel caso affermativo, deve stabilire tale compenso, il quale di regola non può essere superiore ad una lira al giorno.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 62 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, puo' raggiungere la somma di lire tre al giorno".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-62