Art. 6
RegolamentoTitolo IICapo ISez. I

Art. 6

6 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
La domanda per la iscrizione nel registro dei praticanti deve essere corredata dai seguenti documenti: 1° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre inoltre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti; 2° certificato generale del casellario giudiziale; 3° certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali in corso d'istruzione o di giudizio siano a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 1 per il certificato di moralità; 4° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea; 5° dichiarazione di consenso da parte del notaro presso cui si vuole eseguire la pratica; 6° ricevuta comprovante il pagamento della tassa, dovuta ai sensi dell' della tariffa annessa alla legge notarile. Per usufruire del beneficio della pratica abbreviata, l'aspirante deve farne dichiarazione nella domanda, ed esibire i documenti che attestino il possesso dei requisiti, di cui all', n. 5, capoverso 1°, della legge. I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti o le copie certificate conformi di qualsiasi natura; ed i certificati, di cui ai nn. 1, 2 e 3, debbono aver data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-6