Regolamento›Sez. IV
Art. 54
79 / 306In vigore dal 26 gen 1915
I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentanti giuridicamente obbligarsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-54