Art. 45
RegolamentoSez. III

Art. 45

63 / 306
In vigore dal 26 gen 1915
Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i presidenti dei Consigli notarili debbono spedire al presidente della rispettiva Corte o sezione di Corte d'appello il parere di cui all' della legge; e nel mese successivo, i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono fissare i giorni e le ore nei quali ciascun notaro è obbligato ad assistere personalmente allo studio. All'uopo i presidenti delle Corti o sezioni di Corte di appello debbono principalmente tener conto per ogni sede della popolazione, della quantità degli affari, del reddito annuo desunto a norma dell' del presente regolamento, del numero dei notari assegnativi, dei mezzi di comunicazione e delle abitudini locali. Il decreto del presidente della Corte o sezione di Corte di appello deve essere comunicato ai presidenti dei rispettivi Consigli notarili, e da costoro ai notari del distretto. Tale decreto può essere modificato, per motivi di pubblico servizio, ad istanza del notaro o della rappresentanza comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-45